Privacy: conclusi gli incontri con l’Authority. Questioni e chiarimenti
A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del codice deontologico, il Comitato esecutivo dell’Ordine ha avvertito la necessità  di chiarire il significato di alcune norme.
Infatti, dai giornali, scritti o trasmessi, emerge con chiarezza che molti colleghi si trovano in difficoltà , alle prese con regole che appaiono contraddittorie e limitatrici del dovere di informare. Qualche caso: sempre più spesso negli articoli di cronaca vengono omessi i nomi e i cognomi delle persone coinvolte nei fatti; quasi tutte le immagini di bambini vengono schermate, anche se riprese in occasioni dalle quali essi non ricavano alcun danno; gli organi di informazione non comunicano particolari sulla personalità , sulla carriera, sui guadagni degli uomini pubblici, quasi che ciò fosse proibito e disdicevole. Gli spazi del diritto di cronaca sembrano essersi ristretti preoccupante.
(continua:http://www.odg.it/professione/2004/06/Privacy.htm)
Molte amministrazioni (questure, ospedali) rifiutano di fornire dati. Per questo, esse citano la legge 675, pur sapendo che essa non intendeva affatto limitare la comunicazione pubblica, rafforzata in questi anni da altre leggi, come la numero 150 del 2001.
Per queste ragioni, l’Ordine nazionale ha chiesto al Garante della privacy di aprire un tavolo di discussione.
Al termine del confronto, in particolare svolto su alcune questioni che abbiamo sottoposto al Garante in forma di quesiti, il gruppo di lavoro dell’Ordine (Roidi, De Vito, Politi, Morello, Viali) affida al Consiglio nazionale la prosecuzione dell’analisi, essendo sopraggiunta la fine della legislatura. Qui di seguito viene allegato il testo dei “chiarimenti” che l’ufficio dell’Autorità della privacy ha inviato all’Ordine e che reca la firma di Mauro Paissan (i quattro componenti sono Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), al quale l’Esecutivo ha inviato il ringraziamento per il lavoro svolto e per lo sforzo di approfondimento compiuto.
Sarà il Consiglio nazionale ora ad indicare – come la legge gli dà facoltà – più precise regole di comportamento, se le reputerà necessarie, oppure a ribadire l’inesistenza di vincoli da alcuni paventati o suggeriti. In attesa che il lavoro prosegua, è possibile indicare in estrema sintesi (proprio sulla base del documento ricevuto dal Garante) alcune linee guida del giornalista o possibili soluzioni, nei casi pratici:
1) sempre viene riaffermata la responsabilità del giornalista, al quale spetta acquisire, selezionare, scegliere i “dati utili ad informare la collettività”, in assoluta autonomia;
2) è il giornalista a valutare se la notizia sia di interesse pubblico e se il particolare che si sta per pubblicare (anche quello che rientra nella sfera privata del singolo) sia essenziale all’informazione;
3) il Garante ricorda (più volte lo aveva già fatto in passato) che la pubblica amministrazione ha precisi obblighi di trasparenza, derivanti da leggi del Parlamento. Dunque, “la disciplina sulla tutela dei dati personali non può in quanto tale essere invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti”;
4) le decisioni e le ordinanze pronunciate dal Garante in questi anni hanno più volte chiarito che il giornalista può acquisire legittimamente, ad esempio: l’ammontare dei redditi dei contribuenti; le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono cariche pubbliche; i dati contenuti negli albi professionali; i risultati scolastici ecc. Se l’acquisizione è lecita, il Garante sottolinea però che la diffusione di queste informazioni deve essere essenziale alla notizia. Questo requisito dell’essenzialità costituisce il perno della legge n.675;
5) quanto alle foto dei bambini, il Garante ricorda che lo spirito delle norme esistenti è quello di non recare danno al minore e, pertanto “può ritenersi lecita, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggano il minore in momenti di svago e di gioco”;
6) possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato le foto di “persone in luoghi pubblici”, purché non siano lesive del decoro e della dignità e purché il fotografo non abbia fatto ricorso ad artifici e pressioni indebite;
7) il Garante ribadisce il già noto divieto di pubblicare le foto “segnaletiche”, fornite dalle forze dell’ordine per scopi di giustizia. Ma si deve notare che ciò non impedisce affatto di pubblicare “altre” immagini dei soggetti indagati od arrestati (purché acquisite lecitamente). Il diritto di cronaca va ribadito anche qui, pur sapendo che la legge prescrive “canoni di liceità e correttezza”, sempre in base al criterio della “essenzialità, pertinenza e non eccedenza”;
8) i nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio possono essere resi noti. Qui il Garante sottolinea la necessità di salvaguardare altre persone non direttamente implicate e fa notare che, ad esempio nella fase iniziale dell’indagine giudiziaria, le generalità di chi vi si trova coinvolto e il giudizio sull’entità dell’addebito possono creare problemi “non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l’enfasi del messaggio erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata”.
In ogni caso sarà necessaria, un’analisi molto approfondita da parte dei giornalisti, la cui autonomia, comunque ribadita, andrà definita e difesa dall’Ordine e, speriamo, eventualmente dai giudici.
Da ultimo, c’è da segnalare che il documento del Garante, a proposito delle notizie sullo stato di salute (nonché le abitudini sessuali) di persone note, scrive che, se può avere rilievo sulla vita pubblica, può essere diffusa l’informazione “relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico, ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico”.