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Giornalisti online: quali contratti di lavoro?

Il giornalismo online continua a crescere, ma ancora non è stato affrontato con chiarezza il problema della contrattazione.

 

Un quadro, con luci e (molte più) ombre,  dei contratti in vigore e le prospettive della legge sull’ equo compenso:

 

1) Quanti e quali contratti esistono nel mondo del giornalismo?

2) Quali parlano esplicitamente di giornalismo online, digitale o multimediale?

3) Quali contratti utilizzare per l’ online nelle aziende editoriali ”native digitali”, create da giornalisti o anche con un editore terzo?

 

 

di Marco Renzi

 

Fra nativi, convertiti e riciclati il giornalismo on line continua a crescere nel numero di adepti, ma anche nel fatturato pubblicitario  e nella quantità di testate native e “approdate” al web.

 

Mentre la crisi divora gli analogici e porta via posti di lavoro a centinaia, mentre le istituzioni di categoria continuano sostanzialmente a ignorare il fenomeno e gli editori mainstream si inventano, oltre ai licenziamenti, l’ orario corto delle redazioni; gli operatori dell’ informazione che lavorano in rete e che vogliono fare le cose “per bene” si pongono alcune semplici ma importanti domande a cui proveremo a rispondere*.

 

1) Quanti e quali contratti esistono nel mondo del giornalismo?

2) Quali parlano esplicitamente di giornalismo online, digitale o multimediale?

3) Quali contratti utilizzare per l’ online nelle aziende editoriali ”native digitali”, create da giornalisti o anche con un editore terzo?

 

Alla prima domanda è abbastanza facile rispondere e purtroppo anche alla seconda, anzi praticamente con la prima si risponde anche alla seconda, e pure alla terza! Anzi non si risponde…Ma andiamo per ordine.

 

Il contratto principale nel mondo della stampa è il contratto Fieg-Fnsi, il ”padre di tutti i contratti”.

 

”Il” contratto, all’ Art. 1 recita testualmente:

 

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività. L’utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall’All. B.

 

In effetti il prestigioso allegato B. si intitola proprio “Multimedialità” e dice:

 

 Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini, servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto.

Il programma editoriale integrato dovrà specificare:

a) l’organizzazione del lavoro;
b) le modalità di integrazione fra testate;
c) l’utilizzo degli strumenti multimediali.

Il programma dovrà garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale.

Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale.

L’  illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.

Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.

 

Per scendere poi nei particolari più succosi e parlare della base retributiva, esisteva nel contratto medesimo un allegato N , ”Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica del 26 marzo 2009 delle situazioni in essere e relative all’Allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 (Lavoro nei giornali elettronici)”.

 

Che come anche l’allegato B va letto e riletto dozzine di volte e si stenta comunque a venirne a capo, e in ogni caso racconta una realtà che definire distante da quella effettiva dell’on line è sicuramente un eufemismo. Inoltre proprio tale “allegato N” è stato successivamente cancellato dal contratto di lavoro dei giornalisti sulla base del principio che: ”i giornalisti sono tutti uguali e il lavoro nel digitale ha lo stesso valore di quello svolto in qualsiasi altro ambiente”.

 

Principio astrattamente nobile, che però, di fatto, invece di semplificare la vita a chi lavora nell’on line l’ aveva ulteriormente complicata perchè non aveva chiarito quanto e come avrebbe  dovuto  guadagnare un giornalista “elettronico”.

 

C’ è poi un secondo contratto lavorativo per i giornalisti. E’ quello Aer-Anti-Corallo, ed è stato messo firmato dai rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa e dei tre consorzi Aer, Anti e Corallo appunto, in rappresentanza di circa un migliaio di emittenti radio televisive, nel 2000, per venire incontro alle esigenze degli editori radio-tv, soprattutto i locali, che denunciavano un minor potere economico e quindi l’incapacità di gestire i propri giornalisti attraverso il contratto Fnsi-Fieg, giudicato troppo oneroso.

 

Tale contratto, sebbene espressamente dedicato all’  emittenza radio tv locale, viene utilizzato anche da alcuni editori on line poiché all’ Art. 1 recita :

 

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

 

Un altro contratto, che in verità è più una sorta di accordo fra le parti, è quello Fnsi-Uspi, messo a punto dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall’ Unione Stampa Periodica (Uspi) e riguarda, appunto, la stampa periodica locale e no profit.

 

E infine vi è un “accordo collettivo nazionale” sul lavoro autonomo” stipulato fra Fnsi e Federazione Editori di Giornali, in cui si tracciano molto genericamente le basi di un corretto rapporto di lavoro fra editori e giornalisti non contrattualizzati.

 

Un accordo che dovrebbe essere sostanzialmente superato dall’ approvazione in Parlamento della “Legge sull’ equo compenso giornalistico”.

 

Anche se, ancora una volta, l’ oggetto  ”lavoro giornalistico on line’‘, rimane abbastanza in ombra.

 

Forse proprio nel testo della “Legge sull’ equo compenso giornalistico” ci potrebbe essere una qualche formula dedicata ai giornalisti della rete? Vediamo all’articolo 1:  il testo della legge spiega che : ”per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria”.
E quindi  non sembrano esserci schiarite nel cielo oscuro dei giornalisti on line, visto che, come abbiamovisto, la contrattazione colletiva nazionale di categoria si occupa ahimè poco e male del web.

 

Un punto a favore, in attesa di un contratto ad hoc dedicato alla categoria, arriva dall’art. 2 della “Legge sull’equo compenso ” che  prescrive

 

l’ istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell’ equo compenso. La Commissione – che dura in carica 3 anni – è istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede al suo funzionamento con le risorse di cui dispone. La commissione è composta di 7 membri ed è presieduta dal Sottosegretario all’editoria. La Commissione definisce il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità.

 

Quel “anche telematici”, sebbene certamente non esaustivo, fa ben sperare, e autorizza per la prima volta in forma scritta e ufficiale gli operatori dell’informazione in rete a richiedere, se non altro, un giusto compenso per i propri articoli, invece dei contratti a “impressions” pagati spesso anche meno di 50 centesimi a pezzo da molti dei sedicenti editori del web. Una remunerazione certa e disciplinita per legge fa ben sperare anche in caso di un eventuale causa di lavoro fra giornalisti on line ed editori della rete, o no?

 

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* Queste prime indicazioni sono a cura di Pino Rea, co-fondatore di Lsdi e Consigliere nazionale dell’ Ordine dei giornalisti, e Paolo Ciampi, presidente dell’ Ast, l’ associazione stampa toscana.

 

 

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