L’ informazione online non è soggetta alla legge sulla stampa (del 1948)

I giornali online non hanno l’ obbligo di registrare la propria testata in Tribunale  in quanto non rispondono alle condizioni ritenute essenziali dalla Legge 47 del 1948 per definire un prodotto stampa. 

E’ la sintesi delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per stampa clandestina inflitta a Carlo Ruta dal  Tribunale di Modica e poi confermata dalla Corte d’ Appello di Catania per la pubblicazione del giornale online Accadde in Sicilia.

La registrazione è necessaria solo se la testata intenda ottenere le provvidenze per l’ editoria

 

 

Il gionale telematico – precisa la sentenza della Cassazione – non rispecchia infatti  ‘’ le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività’’.

 

In altri termini – spiega una nota di Giovanna Corradini, compagna e assistente dello storico siciliano – l’ informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso giornali telematici (fatti salvi i casi in cui le testate non decidano di richiedere sovvenzioni pubbliche destinate alla stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge 47 del 1948.

 

Si è quindi ad uno snodo giuridico, che potrà avere forti incidenze sull’informazione in Italia. Il web trova infatti una legittimazione ampia e inedita, quale strumento che interagisce in profondo con i modi e le regole della comunicazione, oltre le strettoie condizionanti delle vecchie leggi sulla stampa.

 

Lette le motivazioni della sentenza, Carlo Ruta ha dichiarato: «In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato».

 

L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha sostenuto in Cassazione le ragioni della difesa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. L’impostazione testuale conferma che abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Grazie a questa deliberazione della Corte, che accoglie in pieno i miei argomenti, siamo oggi più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione. Come cassazionista provo per tutto ciò una grande soddisfazione e sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato».

 

Ecco i passai centrali della sentenza (il testo integrale è qui).

 

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.

3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010.