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Open data e Data journalism, parte il modello Basilicata

Una proposta di legge apre il progetto “Basilicata Open Data” – Per la prima volta un unico strumento normativo legge punta a recepire in modo chiaro e diretto i principi dei ‘’dati liberi’’ e quelli del Freedom of Information Act (Foia), proponendo modalità consultive in crowd-sourcing per la definizione partecipata di alcuni criteri quali le categorie prioritarie di dati da liberare, i relativi formati, le licenze, ecc. –  La proposta sarà presentata il 10 marzo dal Consiglio Regionale -  Una grande occasione per il giornalismo

 

di Andrea Fama

 

Il 10 marzo sarà presentata dal Consiglio Regionale della Basilicata la Proposta di Legge “Disposizioni in materia di accesso, pubblicazione e riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale in formato aperto tramite la rete internet”.

 

L’ incontro ha come obiettivo, tra gli altri, quello di sensibilizzare e coinvolgere cittadinanza, mondo politico e giornalistico sul tema dell’ accesso alle informazioni pubbliche e dell’ Open Data, nonché sulle opportunità offerte da una corretta liberazione di tali informazioni.

 

La Proposta di legge alla base del progetto “Basilicata Open Data” è un’importante spartiacque normativo in quanto, per la prima volta, un’ unica legge punta a recepire in modo chiaro e diretto i principi dell’Open Data e quelli del Freedom of Information Act (il diritto all’ accesso all’ informazione), unitamente a modalità consultive in crowd-sourcing per la definizione partecipata di alcuni criteri quali le categorie prioritarie di dati da liberare, i relativi formati, le licenze, ecc.

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Di seguito alcune anticipazioni del contenuto della PdL:

Art. 4

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) accesso: il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere e ottenere informazioni, documenti e dati pubblici o di pubblico interesse qualora gli stessi non fossero già stati resi noti.

 

Art. 5

Accesso, pubblicazione e riutilizzo dei documenti e dati pubblici

 

1. La Regione Basilicata utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

3. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione.

5. La Regione assicura che in presenza di ogni singola richiesta di documenti che li descriva ragionevolmente e sia stata fatta secondo le regole che specificano tempo, luogo, oneri e procedure da seguire, renderà i documenti immediatamente disponibili a chiunque, nella forma o nel formato richiesti. (FOIA, NdR)

Art. 6

Provvedimenti di attuazione

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che – sulla base di un processo consultivo rivolto agli utenti in qualità di fruitori finali della presente Legge – definiscono, in particolare:

a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;

b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l’amministrazione regionale è titolare;

e) l’elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali.

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Si tratta – soprattutto con riferimento all’introduzione dei principi del FOIA e del processo partecipativo che caratterizza la PdL – di un’evoluzione normativa che esprime una maturità democratica ancora latente in Italia. E l’auspicio è quello di affermare un “modello Basilicata” esportabile “chiavi in mano” ad altre amministrazioni regionali fino a raggiungere il livello centrale delle istituzioni.

 

 

Il Data journalism, una grande opportunità

 

L’ introduzione del FOIA, in particolare, comporta grandi prospettive che modificherebbero radicalmente il rapporto tra PA e cittadinanza, oltre a costituire un incredibile strumento di conoscenza e garanzia per la professione giornalistica (vedi la pubblicazione dei memorandum del Dipartimento della giustizia Usa sulle tecniche dure di interrogatorio della Cia, ad esempio).

 

Per capirci e per ricordarlo un po’ a tutti, “Il Freedom of Information Act ha aperto a giornalisti e studiosi l’accesso agli archivi di Stato statunitensi, a molti documenti riservati e coperti da segreto di Stato, di carattere storico o di attualità. Il provvedimento è un punto importante che garantisce la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino (nello spirito di considerarlo quanto tale e non quanto suddito), e il diritto di cronaca e la libertà di stampa dei giornalisti”.

 

Certo giornalismo nostrano pare inscalfibile e insensibile ai temi dell’accesso trasparente alla PA e del dato libero, ignorandone finora l’applicazione più innovativa e promettente: il Data Journalism.

 

Forse questi nuovi strumenti normativi potranno invece aprire le porte all’entusiasmo, oltre che alla competenza, delle nuove leve. E non mi riferisco soltanto ai circa 1000 nuovi iscritti sfornati ogni anno dall’Ordine – che pure potrebbero colonizzare la landa oggi disabitata del Data Journalism italico, ritagliandosi spazi di professionalità e visibilità spesso preclusi a chi prova ad accedere “tradizionalmente” alla professione – ma a chiunque si prenda la briga di raccogliere, verificare, incrociare, elaborare ecc. i dati tirandone fuori una storia o una notizia.

 

Naturalmente, è possibile praticare il giornalismo dei dati anche in assenza di Open Data e in contesti in cui il FOIA non ha alcuna attinenza (vedi il lavoro fatto dal Los Angeles Times per la notte degli Oscar). Ma si tratta di lavori spesso titanici, che un giornalista – o un’organizzazione – indipendente non può plausibilmente sostenere per ovvia mancanza di risorse umane, economiche, di tempo, ecc. (un conto è il LA Times, un conto un freelance che prende 5 euro a pezzo …).

 

Ebbene, per far sì che queste nuove leve possano praticare il Data Journalism pur senza avere alle spalle una grossa testata, è necessario anche che una legge chiara e specifica consenta loro, realmente, di avere accesso alle informazioni pubbliche di proprio interesse (FOIA), nel formato opportuno (Open Data).

 

I dati oggi in circolazione grazie all’ iniziativa di qualche pubblica amministrazione che in Italia (e forse solo in Italia) merita ancora di essere definita “illuminata”, sono spesso di scarsa notiziabilità e, più in generale, di scarsa rilevanza. È eccessivamente ottimistico o colpevolmente pilatesco, forse, aspettare che le PA – per quanto illuminate – pubblichino spontaneamente determinate informazioni. È necessario invece  potervi accedere liberamente, senza dover piatire all’ amministratore pubblico di turno un accesso agli atti che un domani sarà utilizzato come moneta di scambio giornalistica.

 

Per fare ciò non si può prescindere da una normativa che dia fondamenta giuridiche incontestabili al nostro diritto di conoscere. La “semplice” passione, interesse, intuizione, tenacia, ecc. di un giornalista autonomo (da intendere come edulcorazione di “solo”) si infrange quasi invariabilmente contro il muro di gomma della reticenza tipica istituzionale.

 

Sia chiaro, tale muro si erge anche di fronte alla legge (vedi la faticosa esperienza, testimoniata da LSDI, relativa all’attuazione pratica della Convenzione di Aahrus). Ma è proprio da questo che il giornalismo dovrebbe partire, denunciando tale sistema e sradicandolo.

 

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