La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha incontrato i promotori della ”Iniziativa per l’ introduzione in Italia di un Freedom Of Information Act” (Foia), la coalizione composta da associazioni, giornalisti, studiosi, dirigenti pubblici che si batte perché anche nel nostro Paese, come già avviene in decine di altre nazioni, sia piu’ facile per i cittadini ottenere informazioni dalle amministrazioni pubbliche.
”La trasparenza – hanno affermato i promotori dell’Iniziativa – è uno strumento indispensabile non solo per tutelare i diritti individuali, ma anche per favorire lo sviluppo economico, migliore l’ efficienza della Pubblica Amministrazione, contrastare efficacemente sprechi e corruzione.”
L’ obbiettivo è una legge che consenta l’ accesso ai documenti degli enti pubblici a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, e non soltanto a coloro che – come prevede la normativa ora vigente – abbiano un interesse ”diretto, concreto e attuale” a conoscere i dati.
Laura Boldrini ha sottolineato come la trasparenza sia una delle linee-guida nell’azione della Presidenza, e caratterizzi tra l’ altro sia gli interventi per la razionalizzazione dell’ amministrazione di Montecitorio, sia il lavoro attualmente in corso per la riforma del regolamento della Camera.
”So bene che questa domanda è molto forte nell’opinione pubblica, e che passa per questa via la possibilità di ridurre il divario oggi così profondo tra istituzioni e cittadini”.
Ai promotori dell’ Iniziativa, la Presidente Boldrini ha assicurato che seguirà con attenzione l’iter delle proposte che sul tema dovessero essere presentate alla Camera nei prossimi mesi.
All’ incontro hanno partecipato Giovanni Rossi (Presidente Fnsi), Renzo Santelli (Ufficio Stampa Fnsi) e, per il Comitato Foia, Raffaele Fiengo, Marco Contini e Andrea Fama. (ANSA).
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Qui di seguito la lettera con cui la presidente di Iniziativa, Elena Aga Rossi, sollecitava l’ incontro.
Gentile Presidente,
La Iniziativa per l’adozione di un Freedom of Information Act (FOIA), cui aderiscono diverse associazioni e circa 2000 esponenti della società civile, si pone come obiettivo l’approvazione di una legge che permetta a tutti i cittadini di richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche, senza necessità di motivare la richiesta, come avviene in oltre ottanta Paesi del mondo, dove le restrizioni all’accesso dei documenti della PA sono solo quelle legate alla necessità di proteggere alcuni interessi costituzionalmente tutelati.
Come ci insegnano le esperienze statunitensi e di altri paesi che da anni hanno un FOIA, tali norme rappresentano un fattore fondamentale di trasparenza pubblica e partecipazione civica, nonché uno strumento utile non solo a tutelare diritti individuali, ma anche e soprattutto a rafforzare la democrazia, favorire lo sviluppo economico, migliorare l’efficienza della PA e, non ultimo, contrastare efficacemente sprechi e corruzione.
Grazie alla nostra azione, il FOIA sta entrando  sempre più nell’attuale dibattito nazionale sulla trasparenza della P.A. e sull’Open Government, come accaduto nel 3° Meeting Europeo dell’Open Government Partnership promosso dal Governo italiano il 10 dicembre u.s. a Roma. Diversi partiti hanno messo una nuova legge sul diritto di accesso nel loro programma elettorale.
Sono stati varati alcuni utili provvedimenti, nell’ambito dell’Agenda digitale italiana, del decreto sviluppo (D. L. 83/2012), della legge anticorruzione (L. 190/2012), e del recente Decreto Trasparenza (D.lgs 33/2013). Tuttavia, manca ancora la bi-direzionalità dei processi di trasparenza posti in essere: le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà (o, solo nei casi migliori, l’obbligo) di rendere note determinate informazioni. Al cittadino, tuttavia, non si riconosce il diritto di richiederle, se non nelle forme obsolete e opache della vecchia legge in materia tuttora vigente (L. 241/1990).
Un primo passo verso il riconoscimento di tale diritto, in sintonia con le disposizioni del Freedom of Information Act, è l’abrogazione dei seguenti tre punti della normativa vigente:
- eliminare la restrizione che consente l’accesso ai documenti pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse “diretto, concreto e attuale†e giuridicamente tutelato[1];
- eliminare l’obbligo di motivare la richiesta d’accesso ai documenti[2]. Dovrà essere caso mai la PA a motivare un eventuale diniego all’accesso;
- abrogare il divieto di accedere ai documenti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni[3], equiparando quindi la normativa italiana in materia a quella del resto del mondo.
Con osservanza,
Elena Aga Rossi
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Aderiscono all’iniziativa: Articolo 21, Associazione Allievi SSPA, Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale, Associazione Nazionale Archivistica italiana, Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione Nazionale Stampa On line, Associazione Stampa Romana, Citttadinanzattiva, Conoscere per Deliberare, Consiglio italiano per le Scienze Sociali, Datagov.it, Diritto di Sapere, FNSI, Fondazione Critica Liberale, Fondazione Di Vittorio, Forum PA, Giornalismo e Democrazia, Istituto per le Politiche dell’Innovazione, Libertà e Giustizia, LSDI- Libertà di Stampa e Diritto all’Informazione, Nuova Informazione, Openpolis, Ossigeno per l’Informazione, Rete degli Archivi per non Dimenticare, Science Writers in Italy, Senza Bavaglio, Social Watch Italia, Società Italiana delle Storiche, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, Società Pannunzio per la libertà d’Informazione, Unione Nazionale Cronisti Italiani.
[1] All’art. 22 comma 1 lett.a) della l. n. 241/1990, sono soppresse le parole “degli interessati†(per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi);
all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. b (si intende per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso).
[2] Nell’art. 25, comma 2 sono soppresse le parole “deve essere motivata. Essa†(Art. 25, c. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).
[3] L’art. 24 comma 3 è soppresso (Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni).