Caso Bacchiddu: estendere al web la legge sulla stampa sarebbe un grave sbaglio

BacchidduUna situazione confusa, forse, ma chiedere che cambi potrebbe portare solo peggioramenti: il caso di Paola Becchiddu, di cui Lsdi si è occupato approfonditamente  (qui,  qui e  qui) si arricchisce di una nuova e autorevole opinione.

 

Abbiamo chiesto all’ avvocato Carlo Melzi d’ Eril – coautore del libro Le regole dei giornalisti – Istruzioni per un mestiere pericoloso, che Lsdi ha recensito qui  – di spiegarci il suo punto di vista.

In questa intervista spiega: ‘’Tutta questa polemica è, secondo me, frutto di un equivoco perché può sembrare che invocare lo statuto della stampa per Internet significhi invocare delle disposizioni di garanzia. E invece così non è, anzi’’.

 


 
a cura di Fabio Dalmasso

 

 Bacchiddu1Avvocato Melzi d’Eril, qual è la sua opinione sul caso di Paola Becchiddu, sintomatica di una carta confusione in materia?
 
La situazione può apparire confusa, però devo dire, francamente, che buona parte dell’indignazione, se vogliamo chiamarla così, nasce da un equivoco.
 
In che senso un equivoco?
 
Alcune precisazioni per far capire. La legislazione in tema di stampa che si lamenta non sarebbe applicabile alla rete non è una legislazione di garanzia. Le regole della diffamazione si applicano all’ attività, quindi non cambia nulla dire se uno è un blogger o un giornalista, cioè se iscritto all’ albo dei professionisti, dei pubblicisti o dei praticanti oppure non lo è: ripeto, le regole della diffamazione si applicano all’attività. È stato anche detto che la scriminante del diritto di cronaca non si applicherebbe perché la persona non era inquadrata con un certo tipo di contratto: non è vero.

 

Se l’attività è genericamente di tipo informativo, neanche giornalistico, anzi addirittura se è libera manifestazione del proprio pensiero, allora si applicano le scriminanti classiche del diritto di cronaca e di critica e questo su qualunque media lei lavori, sia esso Internet, un giornale o una  televisione.

 

Ma è giusto chiedere che la legislazione della stampa venga applicata anche all’informazione on-line?
 
Invocare per Internet la legislazione in tema di stampa significa invocare più reati o invocare reati più gravi: la stessa diffamazione, commessa a mezzo Internet o a mezzo stampa, viene punita di più nel secondo caso, con una pena fortemente superiore. La pena prevista dall’articolo 13 della Legge sulla stampa, dove si parla di diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato, è la reclusione fino a 6 anni. La diffamazione applicabile all’informazione on-line, invece, in base all’articolo 595 comma 3 del Codice Penale, prevede che “se l’offesa è recata con il mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la pena della reclusione sia da 6 mesi a 3 anni: la metà.

 

Quindi invocare la legislazione in tema di stampa per Internet non significa invocare delle garanzie, anzi, significa invocare delle pene più severe. Inoltre la pena prevista all’articolo 13 della Legge sulla stampa è congiunta, cioè sia reclusione che multa, mentre per l’articolo 595 la pena è reclusione o multa.

 

E per quanto riguarda il direttore responsabile on-line?
 
È vero che la sentenza del 2010 ha previsto la non applicabilità alla rete dell’articolo 57 del Codice Penale, quello cioè che prevede la responsabilità del direttore: questo perché esiste un principio nel nostro ordinamento secondo cui non si possono estendere le disposizioni penali incriminatrici. L’articolo 57 che punisce il direttore che omette il controllo sull’operato dei propri giornalistici nel caso in cui uno di essi commetta un reato, è un articolo che si applica solo alla stampa. E la stampa cos’è? Lo dice l’articolo 1 della Legge della Stampa, cioè “sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

 

La giurisprudenza ha ritenuto, secondo me giustamente, che Internet non rientrasse in quella definizione. Questo porta al fatto che le disposizioni incriminatrici, cioè le aggravanti, come l’art 13 della Legge stampa o  l’articolo 57 del Codice Penale previste per la stampa, non si applicano alla rete. Questo, facendo un passaggio ulteriore, significa che chi scrive in rete, se commette dei reati, è punito meno severamente di chi scrive sulla carta.

 

Quindi lei dice che la situazione attuale, in realtà, favorisca chi scrive sulla Rete?
 
Mi sembra un po’ semplicistico e anche un po’ autolesionista invocare la legislazione in tema di stampa anche alla rete, visto che è una legislazione molto severa che prevede pene enormi. Un esempio, la stampa clandestina: gli articoli 5 e 16 della Legge sulla stampa dicono che i periodici devono essere registrati e avere un direttore responsabile e che, se manca qualcuna delle indicazioni obbligatorie previste, chi è responsabile commette il reato di stampa clandestina. Qualcuno ha pensato di applicarlo anche alla rete e ci sono stati blogger che magari tenevano blog aggiornati in modo periodico che sono stati processati e anche condannati. Questo fino a quando una sentenza della Cassazione del 2012 ha detto ciò che disse la Cassazione a proposito dell’articolo 57, cioè il reato di stampa clandestina è previsto solo per la stampa, internet non è stampa e, siccome c’è principio per cui disposizioni incriminatrici non possono essere estese analogicamente, il reato di stampa clandestina non può essere esteso ai blog.

 

C’è comunque una differenza di trattamento tra chi scrive in Rete e chi sulla carta stampata.
 
È vero che al momento c’è disparita di trattamento, però non è a sfavore della rete, ma anzi il contrario. E mia opinione, e mi sembrerebbe più coerente con valori costituzionali e con nuova sensibilità che vede pene scritte sulla carta ormai disapplicate, che la disciplina oggi prevista per la rete, con pena detentiva minore, venisse estesa alla stampa, non l’inverso. E inoltre che l’articolo 57, che è un fossile normativo, venisse semplicemente abrogato, perché è un modo per dare al direttore un potere assoluto.

 

L’ ideale sarebbe una situazione in cui i giornalisti non subiscano pene così gravi da essere terrorizzati all’idea di sbagliare e siano puntiti soltanto coloro che sono davvero responsabili, cioè punisci chi firma.

 

Quello che è successo in questo caso…
 
Il processo penale si porta dietro conseguenza civilistiche: poniamo il caso che un giornale mi diffami e io quereli il giornalista e il direttore. Se si va a processo, io mi costituisco parte civile e chiedo i danni a entrambi: se questi vengono condannati l’editore coprirà spese di entrambi. Se invece ho solo il giornalista, mi concentro su di lui e se questo non ha forza contrattuale con l’editore c’è il rischio che venga lasciato in braghe di tela. Tutto questo è vero, però sta al giornalista, quando inizia a lavorare con il giornale, richiedere che le conseguenze della propria attività, che è svolta in un impresa non sua, ma dell’editore, vengano pagate dall’editore stesso.

 

Però dal punto di vista strettamente penalistico, che era quello maggiormente sottolineato negli articoli letti su questo caso ed è ciò di cui mi occupo maggiormente, tutto questa polemica è, secondo me, frutto di un equivoco perché sembra che invocare lo statuto della stampa per Internet significhi invocare delle disposizioni di garanzia. In verità così non è, anzi.