Per la Cassazione la testata online non è stampa ma per un giudice di Roma il blog sì
Un blogger è stato condannato ad un anno di reclusione per diffamazione aggravata a mezzo stampa per aver ripreso un articolo il cui autore, citato a giudizio (insieme al direttore) con la stessa imputazione, era stato invece assolto (il fatto non costituisce reato). Le sentenze sono di due giudici dello stesso tribunale, quello di Roma.
Il blogger, come riporta Il Fattoquotidiano, è stato dichiarato responsabile dei reati previsti dall’ articolo 595, terzo comma, del codice penale e dall’ articolo 13 della legge 47/1948 ( la legge sulla stampa), e condannato alla pena di un anno di reclusione, per giunta senza benefici di legge.
Mentre l’ autore dell’ articolo, Riccardo Bocca, dell’ Espresso, e il direttore di allora, Daniela Hamaui, erano stati assolti dallo stesso Tribunale perché quell’ articolo non era stato ritenuto diffamatorio.
La vicenda è ampiamente raccontata qui e qui.
La riprendiamo su Lsdi come una ulteriore testimonianza del caos che caratterizza la politica giudiziaria nei confronti dell’ informazione nel nostro paese.
Se nel caso di Paola Bacchiddu, il direttore de Linkiesta non risponde del reato di omesso controllo perché alla testata digitale, pur essendo regolarmente registrata, non si può applicare la Legge sulla stampa del 1948 (sentenza della Cassazione n. 35511 del 2010), qui il blogger, non giornalista, che riprende sul suo blog un articolo il cui autore viene poi assolto (insieme al direttore) per non aver diffamato, viene invece condannato per diffamazione e per giunta a mezzo stampa.
A meno che il giudice non riconosca l’ aggravante ‘’a mezzo stampa’’ perché il blogger aveva ripreso un articolo di stampa e quindi in qualche modo aveva ‘’concorso’’ nel reato di diffamazione a mezzo stampa. Che però, e sin dal 17 febbraio 2012, era stato riconosciuto inesistente da un altro giudice dello stesso tribunale.
La sentenza in ogni caso, come scrive Il Fatto, fa riferimento sia all’ art. 595 del codice penale, terzo comma sia all’ art. 13 della Legge sulla stampa. E quindi considera il blog come stampa.
A questo punto, non possiamo che ribadire quanto segnalato qualche giorno fa su questo sito sulla ‘’necessità di un ripensamento generale di tutte le disposizioni su editoria e informazione giornalistica per adattarle all’ evoluzione dei giornalismi e delle tecnologie. Nell’ interesse, naturalmente, della società e dell’ informazione intesa come bene pubblico’’.