Site icon LSDI

L’app contesa: condanna in 1° grado per Facebook

Facebook condannata in primo grado per violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale. La sentenza dello scorso agosto (ma pubblicata solo a marzo 2017) è stata emessa dal Tribunale di Milano. A citare in giudizio la grande società americana è Business Competence una società della provincia di Milano specializzata in piattaforme digitali, tra le quali Dogalize, social network per amanti di cani e gatti. Facebook, a seguito della sentenza di primo grado, è stata costretta a ritirare la sua applicazione Nearby. Il social ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Milano che con provvedimento in data 28 Dicembre 2016, ha rigettato l’istanza della piattaforma social di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. La prima seduta dell’appello è fissata per martedì 4 aprile 2017. Ad oggi quello che si trova sulla piattaforma social su Nearby è poco. Al centro del contendere un algoritmo. Spieghiamo meglio: ciò che sta dietro il funzionamento di due applicazioni che utilizzano la geolocalizzazione dell’utente Facebook per consigliare attività commerciali, ristoranti nelle vicinanze, con tanto di commenti e votazioni degli amici. La risposta che la sentenza deve dare è chi si è inventato quell’algoritmo? In primo grado è stato stabilito che FB quell’algoritmo l’ha copiato.

 

 

La vicenda:

 

 

Nel 2012 Business Competence pensa ad una app Faround  che possa suggerirci (grazie ai ns amici) luoghi utili (ristoranti, negozi…) nelle nostre vicinanze. Per far questo pensa ad una Facebook app – è proprio li che stanno tutti gli amici degli amici, aggiungiamo noi. Da qui parte il percorso di “submission” necessario a chiunque voglia che la propria app “giri” e interagisca con la “celeberrima” piattaforma social.

 

 

Un percorso che in molti hanno fatto (pensate a quante app girano sul social… una per tutte Candies Crush) , Facebook per gestire tutto questo ha un apposito regolamento. La app di BC dopo aver eseguito tutti i passaggi previsti dalla submission, ha l’ok di Facebook e nel settembre 2012 è scaricabile dagli utenti del social di Zuckerberg.

 

 

Lsdi ha raccolto il racconto di Sara Colnago, CEO di Business Competence:

 

 

“Nel 2012, abbiamo notato,  proprio successivamente al lancio di Faround che su Facebook, pochi mesi (dicembre 2012) dopo è comparso Nearby. Da subito ci è parsa  molto, molto simile, nelle logiche di utilizzo, alla nostra.”

“Ciò che noi abbiamo notato è che dopo un primo trend di crescita (molti utenti scaricavano Faround) e di registrazione degli utenti stessi con numeri particolarmente interessanti   – siamo anche stati fra le app più scaricate in Italia – dopo il lancio di Nearby, da parte di Facebook, si è verificata una prima diminuzione del trend di crescita di Faround cui ha fatto seguito una battuta d’arresto particolarmente significativa delle registrazioni, un crollo insomma.”

“Abbiamo, quindi, deciso di mettere in standby il nostro progetto perchè aveva poco senso investire in quell’idea  vista la presenza di un competitor così grande  e rilevante sullo stesso mercato”

 

Lsdi ha contattato anche a Facebook  Italia per avere la loro versione, ecco cosa ci è stato risposto, lo riportiamo qui di seguito per intero:

 

 

“Nel 2013 siamo stati citati in giudizio da Business Competence, una società che aveva creato una app chiamata Faround su Facebook (sostenendo che la funzionalità del nostro Nearby Places fosse simile). Pur rispettandola, Facebook è in disaccordo con questa decisione,  le contestazioni erano prive di fondamento e abbiamo fatto appello.

Crediamo che l’ordinanza sia sbagliata, nel frattempo ci atteniamo a quanto disposto dalle autorità giudiziarie.”

 

 

Questa è la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano:

 

accerta la responsabilità in solido delle convenute FACEBOOK S.R.L., FACEBOOK INC. e FACEBOOK IRELAND LTD per violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall’applicazione “Faround” dell’attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell’attrice;

inibisce alle convenute ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione/utility “Nearby” di Facebook ;

dispone una penale di 5.000,00 Euro per ogni giorno di ulteriore utilizzo dell’applicazione suddetta, constatato successivamente al decorso di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, nonché per almeno quindici giorni sulla (versione in italiano della) pagina iniziale del sito internet www.facebook.com: pubblicazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con facoltà per l’attrice di provvedervi a sua cura, in caso di omesso, incompleto o intempestivo adempimento da parte della convenuta, ripetendo le spese a semplice presentazione della fattura.

 

Condanna le convenute in solido al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.

 Spese al definitivo.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 10 marzo 2016

 

 

Secondo i giudici del primo grado dunque Facebook non può usare sino al prossimo grado di giudizio,  la propria applicazione “Nearby” in quanto in concorrenza “sleale”, come dice la sentenza, con l’applicazione  “Faround” di proprietà della Business Competence.

 

 

Abbiamo anche parlato con gli avvocati di Business Competence, che purtroppo a fine intervista hanno chiesto di non citarli e ora ci chiediamo perchè concedere un’intervista per poi negarla?

La motivazione è stata la paura di essere fraintesi… ora qui il problema diventa nostro che, in quanto professionisti proprio nel riportare le notizie, ci sentiamo chiamati in causa e accusati di non essere onesti e in più, sarà proprio così difficile per un avvocato non essere chiaro?

 

 

Per chiudere e fare chiarezza sull’esito di questa sentenza  – è prevista la prima seduta dell’appello proprio domani 4 aprile – abbiamo chiesto aiuto alla nostra esperta l’Avv. Deborah Bianchi  che spesso ci aiuta a comprendere un mondo che ancora non ha regole e leggi ad esso adeguate e che nella maggior parte dei casi cerca di applicare leggi che hanno bisogno di più di una interpretazione per essere applicati ad un ambito che non contemplano (ancora per poco speriamo).

 

 

Qui di seguito il commento della nostra esperta:

 

Caso Business Competence srl/ Facebook – Trib. Milano Sezioni Impresa Sentenza n. 9549/2016 pubbl. il 01/08/2016.

La vicenda sottesa alla pronunzia in commento vede protagonista Facebook e una software house milanese (Business Competence srl) che sottopone al social network l’approvazione di una app – denominata Facearound e poi Faround – capace di rilevare tramite geolocalizzazione le attività commerciali nelle vicinanze dell’utente matchandole con i livelli di gradimento degli “amici” di Facebook. Questa app risulta molto preziosa sotto il profilo commerciale in quanto gli inserzionisti professionali abbonati alla stessa possono aumentare la loro visibilità presso la community di Facebook ovvero presso la platea di utenti più diffusa sul territorio. Facebook approva la app nel proprio App Store ma poi, a sorpresa, lancia sul mercato un’applicazione quasi identica denominata Nearby. La software house milanese si sente gabbata e fa causa alla social media company americana. Allo stato attuale Facebook è stata condannata per violazione dei diritti di autore e per concorrenza sleale dal Collegio meneghino con Sentenza n. 9549/2016. Vana è stata l’istanza di sospensiva della pronunzia presentata dal social network ricorrendo in appello del cui svolgimento nel merito siamo ancora in attesa. Tuttavia l’interpretazione dell’art. 64 ter della Legge sul Diritto Autore, pernio della sentenza elaborata dal Collegio di primo grado, appare ineccepibile. La Corte d’Appello milanese potrebbe riformare la pronunzia solo ove si basasse unicamente sulla questione pregiudiziale della giurisdizione ammettendo che Facebook possa sottrarsi al giudice e alla legge italiana. Questa ipotesi però si scontrerebbe con l’orientamento unanime della giurisprudenza interna ed europea fondata sul criterio del “locus commissi delicti” secondo cui è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso.

 

Il Collegio meneghino ha rilevato che l’originalità dell’app Faround consiste nella possibilità di matchare l’offerta commerciale del luogo dove si trova l’utente con quest’ultimo e con la sua community di “amici” Facebook. Molto opportunamente il Collegio meneghino evidenzia che le applicazioni precedenti come Yelp, Foursquare, Facebook Places, servivano solo per geolocalizzare gli “amici” nelle vicinanze dell’utente o per caricare da parte degli iscritti al social network notizie sulla zona ma non erano in grado di coniugare i soggetti-Facebook con le pagine-Facebook degli esercizi commerciali dell’area geolocalizzata. L’aspetto autoriale o creativo della app Faround non risiede nella costruzione del software bensì nella ricerca di una serie di criteri “di selezione, organizzazione e presentazione dei dati studiati per funzionare con le categorie di dati ospitati sul social network Facebook” (Trib. Milano Sez. Impresa Sentenza n. 9549/2016). In definitiva l’innovazione di Business Competence srl consiste nella creazione di una banca dati risultante sotto forma di flusso informativo derivante dal matching tra la app e le informazioni del social network.

 

 

Facebook, accortasi dell’importanza commerciale della app Faround, ammette la Business Competence srl tra gli sviluppatori indipendenti della propria piattaforma vincolando la collaborazione al buon esito del collaudo di Faround eseguito dai programmatori della social media company americana. Nel periodo di monitoraggio della app ai fini del collaudo, Facebook ne acquisisce tutto il know how e dopo qualche mese dall’approvazione di Faround la social media company esce sul mercato con Nearby ovvero un’applicazione in grado di svolgere le stesse funzioni di matching.

 

 

Nel contratto di collaborazione con Business Competence srl, Facebook si era riservata espressamente il diritto di “analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati di queste, per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale (ad es. individuare i destinatari delle inserzioni ed indicizzare i contenuti per le ricerche)” nonché il diritto di “creare applicazioni che offrono funzioni simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste”. Sono proprio queste le carte che si gioca in tribunale per difendersi dall’accusa di plagio e di concorrenza sleale. Tuttavia la legge italiana sul diritto d’autore considera illegali simili clausole e quindi – ove apposte – devono considerarsi nulle.

 

 

Il Collegio meneghino conclude per la nullità delle clausole-capestro imposte da Facebook e di conseguenza ne stigmatizza la responsabilità per violazione dei diritti d’autore sulla banca dati costruita da Business Competence srl e per atti di concorrenza sleale di tipo parassitario.

 

 

 

“Le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se “ sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione” ( art. 64 ter LA). Chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, “osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato” solo “qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire”. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle ( art 64 ter).

 

 

Ciò che rileva, per rendere lecita l’attività di analisi, eseguita da un soggetto che non è l’autore, è la finalità della attività, che deve essere la destinazione tipica dell’opera, oggetto di tutela, nel caso di specie, il collaudo per rendere fruibile il programma agli utenti.

 

 

…….

 

 

13.3. In conclusione, le operazioni di analisi, volte a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi, sono consentite nei limiti in cui sono finalizzate all’uso e alla destinazione tipica dei programmi, mentre non sono mai ammesse per scopi commerciali. 

 

 

I limiti così delineati dal legislatore all’attività di analisi, e così venendo al terzo quesito, non sono derogabili neppure con clausole contrattuali, pena la comminatoria della loro nullità.

 

 

…..

 

 

– La disposizione “applicabile agli sviluppatori/ gestori di applicazioni e siti Web”, invocata dalle convenute a conforto della liceità della condotta “Possiamo analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale”, è nulla e certamente non può rendere lecita un’attività di analisi per finalità diverse da quelle del collaudo del programma. 

 

 

– La consegna della copia eseguibile era finalizzata a verificare l’idoneità dell’applicazione Faround a circolare nel sociale network e non a essere utilizzata per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un programma “sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” o per altre attività in violazione del diritto d’autore.

 

 

14. La concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. La condotta tenuta dalle convenute è, altresì, illecita ai sensi dell’art. 2598 n 3 c.c. 

 

 

La convenuta, elaborando il programma dell’attrice, si è appropriata parassitariamente degli investimenti altrui per la creazione di un’opera dotata di rilevante valore economico.

 

 

Non rileva qui la confondibilità dei beni, perché la fattispecie di concorrenza sleale che è in esame non prevede tale elemento costitutivo. 

 

 

La convenuta ha realizzato, senza eccessivi costi, i risultati dell’attività di ricerca, di sviluppo, nonché degli investimenti effettuati dallo sviluppatore, che aveva ospitato sulla propria piattaforma ( cd. “free riding”). E ciò ha fatto abusando del rapporto di fiducia ed affidamento generato dai contatti e dai rapporti instaurati con lo sviluppatore” (Trib. Milano Sez. Impresa Sentenza n. 9549/2016).

Exit mobile version