Anche questo post, come quello della scorsa settimana,  si basa sul lavoro certosino di sbobinamento su questi temi specifici estratti da alcuni interventi di studiosi ed esperti che hanno partecipato al recente festival dell’economia di Trento. La scorsa settimana abbiamo raccontato la presentazione in 25 slide dell’economista americano Alan Krueger sugli effetti della tecnologia sul lavoro e in particolare sull’uso sempre più massiccio negli ambiti lavorativi di algoritmi e intelligenza artificiale. Oggi ci vorremmo concentrare sul percorso normativo riguardante “i nuovi / vecchi lavori in epoca digitale” . Per affrontare questo argomento partiamo dallo sbobinamento realizzato dal nostro associato dell’intervento del professor Valerio De Stefano al festival dell’economia di Trento che si intitolava proprio : “nuovi lavori, nuove regole?”  . In un terzo post che sarà redatto sempre da Marco Dal Pozzo nelle prossime settimane metteremo a confronto i risultati prodotti sul pubblico del festival in sala dai due interventi degli studiosi e riportando domande e risposte emerse al termine del dibattito in sala proveremo a tirare le fila e ad offrire una nostra visione/interpretazione sui temi in discussione. Ad introdurre e moderare l’intervento del professor De Stefano al Festival di Trento troviamo il giornalista di Radio Rai Giorgio Zanchini e dalla sua introduzione vogliamo partire:
Zanchini: ” Cosa accade al lavoro nell’epoca dell’economia digitale?
Attualità :
– sentenza del Tribunale di Torino sui lavoratori di Foodora
– accordo recente in casa Amazon sui diritti per i lavoratori
– Uber
Il problema di fondo: c’è grande confusione terminologica: la gig economy non è la sharing economy; i free lancers non sono i riders; c’è vaghezza concettuale; in Italia esistono tre catogorie: lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, lavoro autonomo. In Gran Bretagna si è agito creando una nuova categoria.
Oltretutto: il lavoro del Sindacato è sempre più complicato perché non si sa come difendere queste nuove figure lavorative.
Ultima e vera domanda: è opportuno legiferare, normare, laddove il campo si modifica velocemente? Se si, come normare? Emilia Romagna e Lazio stanno facendo qualcosa in tal senso.
Il Prof. Valerio De Stefano ha fatto una recensione al libro di Roberto Ciccarelli, “Forza Lavoro”.
Il grande equivoco è pensare che dietro un ordine fatto tramite una applicazione non vi sia il lavoro di esseri umani e che, quindi, non ci sia il problema della difesa dei diritti dei lavoratori. C’è il problema dell’invisibilità : bisogna rimarcare che il lavoro non è una tecnologia“.
De Stefano “Gig Economy:
“Crowdwork”: lavoro online (lavori di traduzioni, scrivere recensioni, scrivere articoli, commenti: ci sono piattaforme attraverso le quali si danno in outsourcing questo tipo di lavori). 2.5 dollari allora ad esempio su Amazon Mechanical Turk .
Questo vuol dire che c’è una competizione globale per realizzare questi lavori. Ci sono piattaforme in cui si propongono campagne di marketing, creare loghi, etc…la caratteristica è che si può dar lavoro e che tale lavoro si può fare da remoto.
“Lavoro on demand tramite app”: si usa la tecnologia per determinare l’ incontro tra domanda e offerta. Ci sono differenze tra varie piattaforme; alcune piattaforme fanno fare solo certi lavori (consegna cibo o taxi) oppure sono generaliste. Un numero enorme di lavoratori domestici rientrano nel target di queste piattaforme: quando non ci si occupa di queste storie, significa aggiungere all’invisibilità tipica del lavoro domestico, quella del lavoro tramite piattaforma. Ha senso quindi andare oltre il rider e Uber quando si parla di lavoro tramite App.
Cos’è che accomuna queste forme così diverse di lavoro?
La tecnologia, che dà la possibilità di accedere a queste forme di lavoro con un taglio di costi e con tempi veloci per l’erogazione. Oltretutto il pagamento è “a consumo”, cioè si paga a cottimo senza che vi siano tutele.
La forza lavoro “a consumo”: “Prima di internet sarebbe stato davvero difficile trovare qualcuno, farlo lavorare per te dieci minuti e licenziarlo dopo quei dieci minuti. Ma con la tecnologia puoi davvero trovarlo, pagarlo il poco che gli devi e sbarazzartene qando non ne hai più bisogno”. (L. Biewald, ceo di Crowdflower, traduzione di Valerio De Stefano)
Accesso a “Humans as a service” (J. Bezos, Amazon) : Manodopera on demand: la pago solo quando ne ho bisogno.
Il punto è che queste idee dell’Human as a service, ci fanno dimenticare che gli umani sono persone, non servizi o tecnologie, che hanno bisogno di tutele e protezioni. Quando si parla di gig economy non si parla mai di lavoro, ma solo di riders, drivers, etc e questo ci fa dimenticare che dietro ci sono persone: non è una piattaforma tecnologica che ci porta la pizza, ma un uomo. Nei dieci minuti in cui non si lavora, una persona sta per i fatti suoi e le persone non sono protette: non si è pagati per il tempo che uno perde nell’usare la piattaforma per cercare lavoro; i riders lavorano a consegna e nessuno monitora quanto il ristorante ci mette a produrre la pizza e consegnarla. I rischi che normalmente si assume l’impresa sono addossati al lavoratore.
Flessibilità . Il lavoratore online da casa e anche il riders (quello su piattaforma) ha la flessibilità di lavorare quando vuole. Ma questa flessibilità è apparente: chi vuole consegnare le pizze, deve essere online quando le persone hanno fame; chi vuole stare su Amazon Mechanical Turk per lavorare per un indiano ed è negli Stati Uniti, deve lavorare di notte per servire un indiano di giorno. Quindi la flessibilità è un concetto da indagare meglio.
Rischi. I lavoratori sono quasi universalmente qualificati come lavoratori autonomi cioè senza protezioni lavoristiche (per esempio il salario minimo, anche in Italia non c’è; oppure assicurazione infortuni e malattia). I lavoratori online si lamentano che i clienti non pagano perché non sono soddisfatti del loro lavoro (quindi ad una prestazione erogata in ogni caso spesso non corrisponde alcun pagamento, rubano letteralmente il lavoro).
Controllo. C’è la possibilità di controllare il lavoratore (il fattorino controllato dal GPS; oppure, nel lavoro online, ci sono delle piattaforme che prendono screenshot senza che il lavoratore se ne accorga, per trasmetterli al cliente al fine di dimostrargli che l’operatore online sta effettivamente lavorando – questo nel caso in cui il lavoro venga pagato a ore). In alcuni casi viene bloccato il login (che è una forma di licenziamento: revoca delle credenziali).
Diritti. Diritto alla libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva. Chi cerca di farlo, viene disattivato dalla piattaforma. La questione è che se si è lavoratori autonomi (e chi lavora su piattaforma è assimilato ad un lavoratore autonomo) non si ha diritto alla contrattazione collettiva.
Lavoro forzato e lavoro minorile. Ci sono lavoratori che lavorano nei campi e di notte lavorano online: quello online non è solo il lavoro dei freelancer smart, ci sono delle sacche di operatori che non vediamo. In Cina, però, ci sono ragazzi che sono obbligati a lavorare online di notte.
Rating fraudolento dei “datori di lavoro” o dei “clienti”: si possono letteralmente discriminare delle regioni o delle categorie demografiche sulla base di gravi pregiudizi.
Ci sono dei fenomeni che non sono nuovi. Il freelancer che non ha tutele esiste da sempre; precarietà e instabilità  sono concetti che esistono da sempre. La tecnologia è nuova, è vero, ma alla fine tante categorie professionali sono soltanto state rinnovate. Sono dei fenomeni in corso praticamente da sempre.
Casi di studio:
*** Deliveroo 1 ***: quando inizi a lavorare per noi, ci devi dire quando sei disponibile. Se quando ci servi e noi non ti troviamo nella finestra che avevi dichiarato di disponibilità , ti eliminiamo dalla piattaforma. Ma questo non può essere l’unico criterio da usare.
*** Deliveroo 2 ***: ti impegni a non farci causa per ottenere lo status di lavoratore subordinato. Ma se ci fai causa e la vinci, ci restituisci i soldi.
*** Uber 1 ***: Dicono: “noi non facciamo servizi di trasporto, ma siamo una piattafroma a disposizione di clienti e autisti (in effetti è così perché alla fine raccoglie dati e magari li vende pure)”.
I giudici della US District Court, North California, però hanno detto che Uber non è un semplice intermediario tecnologico, poichè non esisterebbe alcun business senza gli autisti. Non commercia software, ma vende corse in auto e quindi l’attività di Uber va regolata secondo le normative del trasporto. Come ha detto anche la Corte di Giustizia Europea: “Uber fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportmento di questi ultimi. Proprio il comportamente degli autisti nei confronti dei clienti può portare, in alcuni casi, alla perdita del lavoro.” Uber, secondo la suprema corte, esercita un controlo sugli autisti (perché fa in modo di poterne giudicare l’operato). Presunzione di lavoro subordinato.
In Francia gli autisti di Uber hanno rivendicato lo status di lavoratore dipendente, ma non lo hanno ottenuto perché gli autisti, è stato detto, possono decidere in autonomia come e quando lavorare (anche se, nel momento in cui rifiutano di effettuare alcune corse, vengono buttati fuori dalla piattforma).
In Inghilterra le cose sono andate diversamente: i lavoratori di Uber hanno chiesto di essere inquadrati come worker, classificazione intermedia tra autonomi e impiegati. Il giudice ha ritenuto che due autisti di Uber fossero “workers” perché Uber fissa il prezzo della corsa e gli autisti non possono contrattare un prezzo diverso; Uber impone numerosi standard di servizio e dà istruzioni sul percorso predefinito da percorrere; i sistemi di rating corrispondono all’esercizio di un potere di controllo e disciplinare e inoltre gli autisti di fatto devono accettare le corse. Uber è un’azienda che fornisce servizi di trasporto e gli autisti non sono “micro-aziende”: non hanno modo di espandere la loro attività aziendale a meno che questo non significhi semplicemente passare più ore al volante. Cause di lavoro con Uber basate su queste motivazioni sono state vinte da alcuni lavoratori in Inghiterra.
Flessibilità oraria. E’ un punto cruciale: in molti Paesi questa idea che se si può accedere alla piattaforma senza imposizioni e orari specifici determinerebbe lo status di lavoratori autonomi. E’ una idea radicata, ma non si ritrova nelle leggi: nel codice civile il fatto di dover essere sempre a disposizione del datore di lavoro, non è un elemento normativo; non è scritto nella legge, ma la giurisprudenza ha sempre interpretato le cose in questo modo. Questo è vero in Italia dove il lavoratore è dipendente solo quando è in ufficio in uno specifico orario: ad esempio dalle 9 alle 17.
In altri paesi, invece, questa cosa ha contato in modo diverso: quando si accede alla piattaforma non si ha la possibilità di fare una politica sui prezzi (contrattare il compenso); si viene monitorati minuto per minuto (con GPS o screenshot). Quindi quando si accede alla piattaforma, non vi è autonomia. La domanda è: possiamo ancora identificare il lavoratore subordinato come quello che è continuamente a disposizione di qualcuno e che deve fare quello che gli viene detto di fare? Chi porta pizze e non decide il percorso, i tempi, come ci si veste? Quanto si viene pagati può limitare le tutele solo perché c’è flessibilità nell’orario di lavoro?
Non vi è nessuno che impone ad un rider la fascia oraria in cui debba mettersi al lavoro, ma è anche vero che gli algoritmi tengono conto di quando si è connessi e quando no, tengono conto di quanto si è affidabili oppure no e queste sono cose importanti perché ci possano essere assegnate altre corse in futuro.
Ma fin quando però non si ha accesso in modo trasparente all’algoritmo e non si sa come funziona, dire che c’è flessibilità è eccessivo.
Possiamo identificare delle tutele e dei diritti e un tipo di statuto giuridico per la gig economy? Secondo De Stefano no perché la gig economy è una parte del mercato del lavoro. Dobbiamo capire se le norme esistenti sono applicabili alla gig economy ed eventualmente adattarle, ma definire una posizione specifica per la gig enonomy significa creare confusione; in Italia ad esempio la parasubordinazione ha lasciato fuori alcune categorie di lavoratori che avevano bisogno di tutele specifiche come subordinati. De Stefano dice che non ha senso definire categorie specifiche.
Da subito, però, si può garantire che tutti i lavoratori abbiano pieno accesso alle tutele fondamentali:
1. non discriminazione sul lavoro anche dal punto di vista sindacale
2. coperture previdenziali/assicurative
3. portabilità del rating (ora non possibile perché il rating è proprietà della piattaforma, ma il rating è la forma principale del loro capitale)