Droni italiani. Quid iuris?

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In Italia esiste, sorpresa! Un regolamento ad hoc che riguarda i droni. Abbiamo chiesto a Deborah Bianchi, avvocato ed esperta di diritti digitali, come funziona tale regolamento e se con l’adozione di detto regolamento sarà più facile far volare questi aerromobili?

 

 

di Deborah Bianchi

I droni sono aeromobili pilotati da remoto (APR) che montano una telecamera per ottenere visioni dall’alto.
L’utilizzo sempre più crescente di questi occhi volanti si è sviluppato in modo spontaneo e anche un po’ incosciente. Solo da due anni si contano i primi tentativi di disciplina giuridica del fenomeno e…..sorpresa: l’Italia soprav

anza persino gli Stati Uniti che soltanto ora, nel 2015, stanno varando la Direttiva sui droni mentre noi abbiamo un Regolamento ad hoc dell’ENAC del 2013.

Il fenomeno comunque non si dimostra di facile regolamentazione perché coinvolge più aree giuridiche quale quella tecnica di settore; quella della responsabilità per sinistro da circolazione; quella della responsabilità per sinistro privacy.

 

 

Pare ormai che dei droni non si possa fare a meno.
Il loro utilizzo e’ divenuto un’esigenza in eventi estremi in cui potrebbero insorgere rischi per l’operatore. Pensiamo ai casi di sciagure ambientali; ai casi di soccorsi difficili.

 

 

Tuttavia l’impiego di questi giocattoli volanti risulta molto utile anche in situazioni ordinarie come la ripresa video per servizi giornalistici o per eseguire sopralluoghi a scopo peritale (es. scoperta di abusi edilizi). Proprio in questo periodo sono sorte delle polemiche sull’introduzione dei droni nel nuovo regolamento urbanistico di Firenze al servizio di un progetto speciale per la rigenerazione degli spazi inutilizzati del centro storico: qui gli occhi volanti dovrebbero presiedere al controllo e al monitoraggio dello stato dei cantieri e di eventuali abusi edilizi mai rilevati prima.

 

 

I giocattolini alati costituiscono indubbiamente la soluzione a molti problemi ma rappresentano a loro volta una questione irrisolta per il diritto e la privacy. Cosa succede se un drone impazzito sbatte contro il cupolone fiorentino? E se irrompe dentro l’abitacolo di un’auto? E se riprende il bagno di sole integrale sull’inviolabile balcone di casa mentre esegue un rilievo urbanistico?
Il Regolamento ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) assunto con delibera C.d.A. n. 42/2013 il 16 dicembre 2013 in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione costituisce la prima disciplina sui droni. L’entrata in vigore di questo Regolamento e’ stata poi differita al 30 aprile 2014.
Lasciando agli stakeholders del settore tutte le regole tecniche indicate per produrre e pilotare un APR, cerchiamo di individuare le vie di tutela nei casi sopra ricordati di sinistri da circolazione aerea e di sinistri privacy.

 

I sinistri da circolazione aerea nel cielo-APR (non più di 500 metri di distanza dal pilota e non più di 150 metri di altezza da terra) vengono regolati con l’assicurazione obbligatoria ex art. 20 del Regolamento ENAC:
“Art. 20. Assicurazione.
Non eÌ€ consentito operare un SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) se non eÌ€ stata stipulata e in corso di validitaÌ€ un’assicurazione concernente la responsabilitaÌ€ verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004″.

I sinistri privacy vengono regolati rimandando al Codice Privacy e ai Provvedimenti del Garante ex art. 22, Regolamento ENAC:
“Art. 22. Protezione dei dati e privacy.
1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SARP possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza dovrà essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e successive modificazioni ( Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalitaÌ€ che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessitaÌ€ ai sensi dell’Art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali”.

 

Quid iuris allora?
Al momento non ci resta che attendere i casi del Garante e della giurisprudenza per apprendere quale tipo di applicazione dovremmo dare per analogia richiamandosi alla disciplina dei sinistri stradali e a quella dei casi privacy sulle riprese video.